Agenzia Entrate Riscossione risponde alle domande frequenti a seguito del Decreto Legge n° 18/2020

Riportiamo di seguito alcune domande e risposte fornite dall’agenzia entrate riscossione ai contribuenti a seguito della pubblicazione del Decreto Legge n° 18/2020.

1.Agenzia delle entrate riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione 8 marzo 2020- 31 maggio 2020 di cui all’art. 68 del DL n° 18/2020?

No, nel periodo di sospensione, Agenzia entrate riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata.

2.Ho una cartella che mi è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l’8 marzo. Devo pagarla?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

3.I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal Decreto devo pagarli entro il 30 giugno in un’unica soluzione?

Si, tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3-31/5)puoi chiedere una rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste dalla legge, è necessario fare l’Istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020…

4.Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadranno nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8/3 al 31/5 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020

5.Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle Entrate Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione?

Si, Agenzia delle entrate riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà le tue istanze e ti invierà le risposte

6.Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia entrate riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No, durante il periodo di sospensione l’agenzia entrate riscossione non può attivare alcuna procedura cautelare ( fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (pignoramento)

7.Ho ricevuto a inizio marzo un preavviso di fermo del mio veicolo che mi dice che devo pagare entro 30 giorni. Se non riesco a pagarlo entro 30 giorni mi fermate l’auto?

Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data agenzia entrate riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche all’iscrizione di ipoteche.

8.Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione del fermo?

Si durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8/3-31/5) è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.

9.Non ho pagatola rata del 28 febbraio della Definizione agevolata ( c.d. rottamazione ter). Posso ancora pagarlo?

Si. Il decreto ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. rottamazione ter al 31 maggio 2020

10.A maggio 2020 scade una ulteriore rata della rottamazione ter. Devo pagarla?

Si. Il Decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggo della rottamazione ter che deve essere pagata entro il 31 maggio dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione

  1. Il Decreto ha differito anche la scadenza della rata del 31 marzo 2020 del Saldo e stralcio?

Si, il Decreto ha differito al 31 magg 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 020 del Saldo e Stralcio

12.Agenzia Entrate riscossione ha temporaneamente chiusi i propri sportelli a causa dell’emergenza COVID-19. Come posso fare per eventuali necessità di pagamento o per richieste urgenti e non differibili?

In relazione alle misure contenute nel Decreto Legge e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli di Agenzia Entrate Riscossione su tutto il territorio nazionale sono chiusi al pubblico fino al 25 marzo. In questa situazione straordinaria, l’agenzia garantisce l’operatività dei servizi digitali e online oltre ai consueti canali di contatto ( posta elettronica e numero unico 060101) che sono stati potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stata creata un’apposita sezione sull’emergenza COVID-19 dove sono disponibili tutte le informazione per ottenere assistenza.

Avv. Isabella Castiglione

Avv. Rodolfo Pacor

Lascia un commento

Archiviato in Senza categoria

Lascia un commento